IL CONDOMINIO

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IL CONDOMINIO

Affrontando la materia condominiale si deve comunque, nostro malgrado, fare un riferimento alla normativa civilistica.

Il condominio nelle parti comuni è una comunione forzosa tra i proprietari che le utilizzano e fortunatamente dall’agosto del  2013, con l’entrata in vigore del DL 220/2012 gli articoli del codice civile che definiscono e regolano la gestione del condominio sono stati in parte modificati, integrati e in alcuni casi aggiunti articoli bis in modo da correggere errori che causavano spesso il ricorso al giudice.

Con il suddetto decreto legge molto è stato fatto ma sicuramente ancora molto deve essere fatto a livello legislativo per eliminare la conflittualità che si genera nel mondo condominiale.

Gli spazi comuni o i servizi che sono in utilizzo libero e condiviso da tutti i proprietari/condòmini e di conseguenza le spese necessarie per  la gestione delle stesse sono a carico di tutti i proprietari in quantità proporzionale a valori definiti da una tabella millesimale elaborata necessariamente al momento della costituzione del condominio.

Il condominio è costituito di diritto nel momento in cui delle unità immobiliari di un unico proprietario (inteso come tale anche se con più comproprietari, parenti o non parenti ) aventi in comunione/comproprietà  delle parti comuni,  cedono parte delle unità immobiliari.

Il condominio si costituisce anche in altri casi, ad esempio quando il costruttore vende appartamenti ancora da costruire.

La nascita di un condominio sulla base della normativa civilistica impegna i proprietari, anche se essi siano solo due, all’obbligo della gestione delle parti comuni e alla copertura delle spese necessarie come stabilito dalle norme civilistiche , nello specifico quelle indicate negli articoli del codice civile da 1117 a 1139 e dalle disposizioni di attuazione del codice civile.